Tribunale di Piacenza
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Registro Stampa - Giornali e Periodici
MODULISTICA (Fac-simile)
Documento | Download | Data |
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02 Modello A richiesta iscrizione periodico | 231 KB | 26/05/2016 |
03 Modello B caratteristiche del periodico | 128 KB | 15/10/2019 |
04 Cambio proprietario o editore | 197 KB | 26/05/2016 |
05 Allegato D Cambio Direttore responsabile | 96 KB | 15/10/2019 |
06 Cambi editore | 196 KB | 26/05/2016 |
07 Cancellazione Periodico | 468 KB | 26/05/2016 |
08 Variazione caratteristiche del periodico | 617 KB | 06/11/2020 |
DOVE
Presso il Palazzo di Giustizia di Piacenza – Tel. 0523 1836 323 Cancelleria VOLONTARIA GIURISDIZIONE Responsabile: Funzionario Federico Giuseppe.
Orario: dal Lunedì al venerdì: ore 09,15 – 12,15
PUBBLICARE
Art. 1 – 7 Legge n. 47 del 08/02/1948
Art. 5 (Registrazione)
Per ottenere l’iscrizione di un periodico nel Registro della Stampa art.5 L. 47/48 , occorre, che il proprietario la richieda al Tribunale di Piacenza (vedi Allegato A).
– Alla richiesta di registrazione devono essere allegate le dichiarazioni, del proprietario e del Direttore responsabile, (vedi Allegato B).
– Se il proprietario o l’esercente dell’impresa giornalistica (editore) del periodico è una persona giuridica, alla dichiarazione deve essere allegata la copia autentica notarile in bollo dell’atto costitutivo, unitamente ad un certificato di vigenza in bollo per le società commerciali rilasciato dalla Camera di Commercio.
Pubblicare un giornale o periodico, il proprietario deve registrarlo presso la cancelleria del Tribunale.
Indicazioni obbligatorie sugli stampati Art. 2
Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell' Editore.
I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazione e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione:
- del luogo e della data della pubblicazione;
- del nome e del domicilio dello stampatore;
- del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile;
All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari.
LEGGI E REGOLAMENTI
Il proprietario. Art. 4
Se il proprietario o l’editore è una persona giuridica è il legale rappresentante che chiede l’iscrizione.
Per la figura del proprietario e del direttore responsabile i cittadini degli stati comunitari sono equiparati ai cittadini italiani (legge 6/2/96 n. 52).
Va presentata domanda in bollo da €. 16,00 diretta al Presidente del Tribunale redatta secondo fac-simile;
se persona giuridica la domanda va redatta su carta intestata;
da esse devono risultare:
- Nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del Proprietario, dell’Editore (colui che pubblica) se diverso dal proprietario, del Direttore responsabile ed indicazione della tipografia.
- Titolo e sottotitolo, periodicità, sede, carattere, luogo di pubblicazione;
-
Tecnica di diffusione:
- se stampa : nome e indirizzo della tipografia;
- se giornale radio: nome, frequenza e indirizzo della stazione emittente;
- se Telegiornale: canale, nome dell’emittente, studi da cui si trasmette;
- se periodico telematico: nome e indirizzo del service provider, estremi del decreto di autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni e indirizzo Web della pubblicazione telematica, allegando fotocopia del contratto e del decreto ministeriale.
- Occorre Allegare:
COME
- Art. 5 Domanda di registrazione al registro stampa: in bollo da €. 16,00
- Dichiarazione ex art. 5, n. 1) L. 47/84 – Caratteristiche del periodico in Bollo da €. 16,00 dalla quale risultino le caratteristiche del periodico, i dati del proprietario, dell’editore e del direttore responsabile (compresa l’inesistenza di mandato parlamentare per il direttore responsabile, altrimenti occorre la nomina di un vice direttore responsabile.
-
Proprietario e Editore (se diverso dal proprietario) autocertificazione in carta semplice relativa a:
- Godimento dei diritti politici
- Cittadinanza italiana ( o comunitaria)
- Fotocopia documento di riconoscimento e C.F.
-
Direttore Responsabile Art. 3 autocertificazione in carta semplice relativa a:
- Godimento dei diritti politici
- Cittadinanza italiana ( o comunitaria)
- Inesistenza di mandato parlamentare
- Iscrizione all’Albo dei giornalisti, o dell’elenco (pubblicisti professionisti o speciale) allegando fotocopia completa della tessera di iscrizione all’Albo.
- Fotocopia documento di riconoscimento e C.F.
-
Necessita nominare un direttore responsabile, che deve essere giornalista iscritto all’Albo dei giornalisti (elenco professionista o pubblicista). Per le stampe a carattere tecnico, professionale o scientifico (escluse quelle sportive e cinematografiche) può assumere la qualifica di direttore responsabile la persona che, pur non essendo giornalista, si iscriva all’elenco speciale.
Il direttore responsabile non deve essere investito di mandato parlamentare; altrimenti occorre la nomina di un vice direttore.
- Attestazione di versamento (effettuato a nome della proprietà) di € 168,00 sul c/c GU 8003 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara dovute per tassa concessione governativa, codice tariffa 8213, causale “iscrizione registro stampa del periodico…….(indicare il titolo)” (solo ed esclusivamente per la registrazione del periodico (e non anche per le variazioni))
- Per le società: copia autentica in bollo da €. 16,00 (ogni 100 righe) dell’atto di costituzione, dichiarazione sostitutiva contenente tutti i dati contenuti nel certificato di vigenza della C.C.I.A.A. con indicazione dei poteri.
-
Per associazioni:
copia autentica in bollo dell’atto costitutivo registrato, da richiedere al notaio o all’Agenzia delle entrate (alla quale è stato presentato per l’attribuzione della partita IVA), statuto e fotocopia attribuzione codice fiscale/partita IVA attribuito da Agenzia Entrate e, nel caso in cui non risultino dall’atto costitutivo, dichiarazione sostitutiva contenente tutti i dati riportati nel certificato UTG (prefettura) o Regione con indicazione del legale rappresentante e dei poteri. -
Per le Onlus:
allegare la fotocopia della G.U. Regionale nella quale è pubblicato il riconoscimento di ONLUS per aver diritto all’esenzione dalla tassa di concessione governativa e dall’imposta di bollo /artt. 17 e 18 d.lgs. 4/12/97 n. 460. N.B. gli atti relativi ai Direttore responsabile sono sempre soggetti a bolli e diritti.
VARIAZIONI
VARIAZIONI: Art. 6 – (Dichiarazione dei mutamenti) Ogni mutamento che intervenga in uno degli elementi enunciati nella dichiarazione prescritta dall'art. 5, deve formare oggetto di nuova dichiarazione da depositarsi, nelle forme ivi previste, entro 15 giorni dall’avvenuto mutamento, insieme con gli eventuali documenti.
L'annotazione del mutamento è eseguita nei modi indicati nel terzo comma dell'art. 5. L'obbligo previsto nel presente articolo incombe sul proprietario o sulla persona che esercita l'impresa giornalistica, se diversa dal proprietario.
PER IL CAMBIO DEL PROPRIETARIO
- domanda firmata dal nuovo proprietario e dal precedente proprietario unire copia autentica atto di passaggio di proprietà redatto dal notaio o scrittura privata regolarmente registrati; autocertificazione relativa a cittadinanza, e godimento diritti politici del nuovo proprietario; nuova dichiarazione delle caratteristiche del periodico con la firma autenticata del nuovo proprietario ;
-
nel caso di società o persona giuridica per il cambiamento del LEGALE RAPPRESENTANTE o RAGIONE SOOCIALE:
Per il cambio del legale rappresentante:
Domanda in bollo firmata dal vecchio e dal nuovo legale rappresentante. Allegare copia o estratto del verbale di assemblea dal quale risulta la nomina del legale rappresentante ed autocertificazione di cittadinanza italiana e di iscrizione nelle liste elettorali del nuovo legale rappresentante. - per il cambiamento del DIRETTORE RESPONSABILE: domanda firmata dal proprietario con la quale chiede la sostituzione e indica le generalità del nuovo direttore; autocertificazione relativa a cittadinanza, godimento diritti politici, inesistenza mandato parlamentare e iscrizione nell'albo dei giornalisti; nuova dichiarazione delle caratteristiche del periodico con la firma autenticata del nuovo direttore compresa dichiarazione di inesistenza di mandato parlamentare;
- per il cambiamento della PERIODICITÀ, TITOLO, TIPOGRAFIA, INDIRIZZO, ecc.: domanda firmata dal proprietario o legale rappresentante;
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Per aggiunta di versione-on line alla versione su carta già registrata o, viceversa, per aggiunta alla versione on –line della versione cartacea:
Si richiede una nuova registrazione con pagamento della relativa tassa. -
CESSAZIONE della PUBBLICAZIONE: domanda presentata dal proprietario o legale rappresentante;
- IMPOSTA DI BOLLO SULLE ISTANZE: di norma, tutte le istanze rivolte alla pubblica amministrazione - tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo, sono soggette all'apposizione dell'imposta di bollo, come previsto dall'art. 3 della tariffa di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, indipendentemente dal regime previsto per la sottoscrizione delle istanze medesime, salvo che non sia prevista una specifica ipotesi si esenzione. Gli organismi che dichiarano di essere esenti dovranno, in tal caso, indicare il numero di iscrizione al registro cui dichiarano di essere iscritti. - Le associazioni di promozione sociale (APS) che non siano anche ONLUS, devono apporre le marche da bollo.
SANZIONI
Sono previste pene per chi intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione o per chi pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero. Sono inoltre previste sanzioni amministrative per chi non comunica le variazioni nel termine previsto.
Chi deve e come presentare la dichiarazione
La dichiarazione dei mutamenti va depositata in cancelleria e compete esclusivamente al proprietario o all’editore e deve essere fatta entro quindici giorni dall’avvenuto mutamento.
Quando il mutamento riguarda il direttore responsabile, la dichiarazione va sottoscritta anche da costui.
In caso di mutamento della proprietà, il nuovo proprietario deve documentarne il passaggio producendo copia autenticata dell’atto o del contratto registrato.
L'efficacia della registrazione cessa qualora si sia verificata nella pubblicazione una interruzione di oltre un anno. Pertanto la domanda di variazione dovrà contenere l’esplicita dichiarazione di non essere incorsi in una causa di decadenza di cui all'art. 7 della legge 8/2/1948 n. 47 ovvero il deposito di una copia pubblicata non oltre un anno prima della presentazione della comunicazione del mutamento.
Si rinvia per ogni altro aspetto a quanto illustrato per la registrazione di un giornale o periodico.
CERTIFICATO DI ISCRIZIONE
Il registro è pubblico,
La richiesta va presentata per iscritto ed in Bollo (€. 16,00), il certificato sarà rilasciato anch’esso in Bollo (€. 16,00) oltre a diritti di cancelleria (€. 3,92).
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Legge 47/1948
LEGGE N. 47/1948
Legge 8 febbraio 1948, n. 47
Art. 1
Definizione di stampa o stampato.
Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.
Art. 2
Indicazioni obbligatorie sugli stampati.
Ogni stampato deve indicare il luogo e l’anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell’editore.
I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d’informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione:
del luogo e della data della pubblicazione;
del nome e del domicilio dello stampatore;
del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.
All’identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari.
Art. 3
Direttore responsabile.
Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile.
Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano e possedere gli altri requisiti per l’iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Può essere direttore responsabile anche l’italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, deve essere nominato un vice direttore, che assume la qualità di responsabile.
Le disposizioni della presente legge, concernenti il direttore responsabile, si applicano alla persona che assume la responsabilità ai sensi del comma precedente (1).
(1) Vedi l’art. 9, l. 6 febbraio 1996, n. 52, che, agli effetti del presente articolo, ha equiparato i cittadini degli stati membri della Comunità europea ai cittadini italiani.
Art. 4
Proprietario.
Per poter pubblicare un giornale o altro periodico, il proprietario, se cittadino italiano residente in Italia, deve possedere gli altri requisiti per l’iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Se il proprietario è cittadino italiano residente all’estero, deve possedere gli altri requisiti per l’iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Se si tratta di minore o di persona giuridica, i requisiti indicati nei comma precedenti devono essere posseduti dal legale rappresentante.
I requisiti medesimi devono essere posseduti anche dalla persona che esercita l’impresa giornalistica, se essa è diversa dal proprietario (1).
(1) L’art. 9, l. 6 febbraio 1996, n. 52, ha equiparato i cittadini degli stati membri della Comunità europea ai cittadini italiani, agli effetti del presente articolo.
Art. 5
Registrazione.
Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.
Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:
1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l’impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione;
2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli artt. 3 e 4;
3) un documento da cui risulti l’iscrizione nell’albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull’ordinamento professionale;
4) copia dell’atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica.
Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l’iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.
Il registro è pubblico.
Art. 6
Dichiarazione dei mutamenti.
Ogni mutamento che intervenga in uno degli elementi enunciati nella dichiarazione prescritta dall’articolo 5, deve formare oggetto di nuova dichiarazione da depositarsi, nelle forme ivi previste, entro quindici giorni dall’avvenuto mutamento, insieme con gli eventuali documenti.
L’annotazione del mutamento è eseguita nei modi indicati nel terzo comma dell’art. 5.
L’obbligo previsto nel presente articolo incombe sul proprietario o sulla persona che esercita l’impresa giornalistica, se diversa dal proprietario.
Art. 7
Decadenza della registrazione.
L’efficacia della registrazione cessa qualora, entro sei mesi dalla data di essa, il periodico non sia stato pubblicato, ovvero si sia verificata nella pubblicazione una interruzione di oltre un anno.
Art. 8
Risposte e rettifiche.
Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.
Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.
Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.
Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.
Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma, l’autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell’articolo 21, può chiedere al pretore, ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.
La mancata o incompleta ottemperanza all’obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire 15.000.000 a lire 25.000.000 (1).
La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata (2).
(1) La sanzione originaria della multa è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dall’art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981.
(2) Articolo così sostituito dall’art. 42, l. 5 agosto 1981, n. 416.
Art. 9
Pubblicazione obbligatoria di sentenze.
Nel pronunciare condanne per reato commesso mediante pubblicazione in un periodico, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, nel periodico stesso. Il direttore responsabile è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione a norma dell’art. 615, primo comma, del Codice di procedura penale.
Art. 10
Giornali murali.
Il giornale murale, che abbia un titolo e una normale periodicità di pubblicazione, anche se in parte manoscritto, è regolato dalle disposizioni della presente legge.
Nel caso di giornale murale a copia unica, è sufficiente, agli effetti della legge 2 febbraio 1939, n. 374, che sia dato avviso della affissione all’autorità di pubblica sicurezza.
L’inosservanza di questa norma è punita ai sensi dell’art. 650 del Codice penale.
I giornali murali sono esenti da ogni gravame fiscale.
Art. 11
Responsabilità civile.
Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l’editore.
Art. 12
Riparazione pecuniaria.
Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell’offesa ed alla diffusione dello stampato.
Art. 13
Pene per la diffamazione.
Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire 500.000 (1).
(1) La misura della multa è stata così elevata dall’art. 113, secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell’art. 24 c.p. l’entità della sanzione non può essere inferiore a lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell’art. 32, secondo comma, della citata l. 689/1981.
Art. 14
Pubblicazioni destinate all’infanzia o all’adolescenza.
Le disposizioni dell’art. 528 del Codice penale si applicano anche alle pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti, quando, per la sensibilità e impressionabilità ad essi proprie, siano comunque idonee a offendere il loro sentimento morale od a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio. Le pene in tali casi sono aumentate.
Le medesime disposizioni si applicano a quei giornali e periodici destinati all’infanzia, nei quali la descrizione o l’illustrazione di vicende poliziesche e di avventure sia fatta, sistematicamente o ripetutamente, in modo da favorire il disfrenarsi di istinti di violenza e di indisciplina sociale (1).
(1) Vedi l. 17 giugno 1975, n. 355.
Art. 15
Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante.
Le disposizioni dell’art. 528 del Codice penale si applicano anche nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l’ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti (1).
(1) Vedi l. 17 giugno 1975, n. 355.
Art. 16
Stampa clandestina.
Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall’art. 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 500.000 (1).
La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell’editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero.
(1) La misura della multa è stata così elevata dall’art. 113, secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell’art. 24 c.p. l’entità della sanzione non può essere inferiore a lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell’art. 32, secondo comma, della citata l. 689/1981.
Art. 17
Omissione delle indicazioni obbligatorie sugli stampati.
Salvo quanto è disposto dall’articolo precedente, qualunque altra omissione o inesattezza nelle indicazioni prescritte dall’articolo 2 o la violazione dell’ultimo comma dello stesso articolo è punita con la sanzione amministrativa sino a lire 100.000 (1).
(1) La sanzione originaria dell’ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981. Per effetto dell’art. 26 c.p. l’entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.
Art. 18
Violazione degli obblighi stabiliti dall’articolo 6.
Chi non effettua la dichiarazione di mutamento nel termine indicato nell’art. 6, o continua la pubblicazione di un giornale o altro periodico dopo che sia stata rifiutata l’annotazione del mutamento, è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 250.000 (1).
(1) La sanzione originaria dell’ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981. Per effetto dell’art. 26 c.p. l’entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.
Art. 19
False dichiarazioni nella registrazione di periodici.
Chi nelle dichiarazioni prescritte dagli artt. 5 e 6 espone dati non conformi al vero è punito a norma del primo comma dell’art. 483 del Codice penale.
Art. 20
Asportazione, distruzione o deterioramento di stampati.
Chiunque asporta, distrugge o deteriora stampati per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge, allo scopo di impedirne la vendita, distribuzione o diffusione, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Con la stessa pena è punito chiunque con violenza o minaccia impedisce la stampa, pubblicazione o diffusione dei periodici, per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge.
La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite o in luogo pubblico, ovvero presso tipografie, edicole, agenzie o altri locali destinati a pubblica vendita.
Per i reati suddetti si procede per direttissima.
Art. 21
Competenza e forme del giudizio.
La cognizione dei reati commessi col mezzo della stampa appartiene al tribunale, salvo che non sia competente la Corte di assise.
Non è consentita la rimessione del procedimento al pretore.
Al giudizio si procede col rito direttissimo.
È fatto obbligo al giudice di emettere in ogni caso la sentenza nel termine massimo di un mese dalla data di presentazione della querela o della denuncia.
La competenza per i giudizi conseguenti alle violazioni delle norme in tema di rettifica, di cui all’articolo 8 della presente legge, appartiene al pretore (1).
Al giudizio si procede con il rito direttissimo (1).
È fatto obbligo:
a) al pretore di depositare in ogni caso la sentenza entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia;
b) al giudice di appello di depositare la sentenza entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi di appello;
c) alla Corte di cassazione di depositare la sentenza entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi del ricorso (1).
I processi di cui al presente articolo sono trattati anche nel periodo feriale previsto dall’articolo 91 dell’ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (1).
La colpevole inosservanza dell’obbligo previsto nel settimo comma costituisce infrazione disciplinare (1).
In ogni caso, il richiedente la rettifica può rivolgersi al pretore affinché, in via d’urgenza, anche ai sensi degli articoli 232 e 219 del codice di procedura penale, ordini al direttore la immediata pubblicazione o la trasmissione delle risposte, rettifiche o dichiarazioni (1).
(1) Comma aggiunto dall’art. 43, l. 5 agosto 1981, n. 416.
Art. 22
Periodici già autorizzati.
Per i giornali e gli altri periodici autorizzati ai sensi delle leggi precedenti, la registrazione prescritta dall’articolo 5 deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 23
Abrogazioni.
Sono abrogati il regio decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.
Art. 24
Norme di attuazione.
Il Governo emanerà le norme per l’attuazione della presente legge (1).
(1) Tali norme non sono state mai emanate.
Art. 25
Entrata in vigore della legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.